Art. 24.
(Disciplina del funzionamento e delle elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine e definizione dei princìpi relativi alle tariffe e alla deontologia professionale).

      1. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire:

          a) le norme relative alla disciplina del funzionamento e delle elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine, assicurando che alle elezioni si proceda presso ciascun consiglio regionale;

          b) i princìpi relativi alle tariffe e alla deontologia professionale.